I nostri ragazzi con DSA, oggi alle prese con gli esami di maturità potrebbero essere domani le nuove Matricole in Università…per iniziare al meglio questa nuova avventura è bene che siano consapevoli di tutti i “passaggi necessari” e conoscano bene i loro diritti e i loro doveri! Riportiamo alcune delle domande più frequenti che ci vengono poste prima dell’immatricolazione così da chiarire ogni dubbio.

Quando mi iscrivo all’Università devo consegnare la diagnosi? 

Sì. È necessario depositare la diagnosi per poter accedere a tutti i servizi forniti dagli Atenei e per poter utilizzare gli strumenti compensativi durante le prove di ammissione ai corsi di studio. Solitamente la procedura per depositare la propria diagnosi avviene online tramite la pagina web dell’ufficio DSA di ciascun Ateneo, viceversa in alcune Università è richiesto l’invio dei moduli tramite specifica e-mail. È, tuttavia, consigliabile richiedere un apposito appuntamento ed incontrare di persona, e con il dovuto anticipo, gli amministrativi che si occupano del servizio.

Cosa deve riportare la mia diagnosi affinché venga accettata dall’Università? 

Affinché venga accettata in qualsiasi istituto scolastico, così come in qualsiasi Ateneo, la diagnosi deve rispondere ai criteri della Consensus Conference del 2011 riportando i codici nosografici e la dicitura esplicita del DSA in oggetto; deve, inoltre, contenere le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche individuali dello studente. 

Per l’iscrizione all’Università vale la diagnosi delle superiori o devo rifarla? 

Come previsto dalla Legge 170 del 2010 (art.3) e dal successivo Accordo Stato Regioni del 24/7/2012, “la diagnosi deve essere aggiornata dopo tre anni solo se eseguita dallo studente di minore età; non è obbligatorio che sia aggiornata se eseguita dopo il compimento del 18° anno”. Quindi se la certificazione diagnostica è stata redatta dopo i 18 anni resterà valida per tutto il percorso universitario.
Tuttavia, vista l’attuale riduzione delle attività degli ambulatori del SSN per l’emergenza Covid 19 il Ministero dell’Università e della Ricerca ha emanato una circolare in cui invita ad ammettere le richieste dei candidati con disabilità o diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) seppur in possesso di certificazioni non recenti, con riserva di richiedere successivamente, non appena l’attività del SSN sarà ripristinata, l’integrazione della documentazione.

Quindi devo presentare lo stesso la mia diagnosi anche se è di tanti anni fa? 

Sì. Per quest’anno accademico, date le recenti misure adottate per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, se intendi sostenere i test di accesso per i corsi di laurea ad accesso programmato nazionale ed usufruire degli strumenti compensativi, devi tempestivamente presentare all’Ateneo la diagnosi di DSA in tuo possesso, anche se datata.

Che strumenti potrò usare durante il test di ammissione? 

Secondo quanto previsto nel D.M 477 del 28 giugno 2017, le Linee Guida del MIUR allegate alla nota ministeriale n 22102 del 3 agosto 2017, le Linee Guida 2011 e le Linee Guida CNUDD gli strumenti compensativi concessi durante i test di ingresso saranno unicamente: richiesta di tempo aggiuntivo rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova (per i candidati con certificazione ex legge 104/1992 nella misura massima del 50% e solo se ne formulano specifica richiesta, mentre per i candidati con DSA sempre al 30% di tempo aggiuntivo a prescindere da specifica richiesta), utilizzo della calcolatrice (a patto che questa NON sia una calcolatrice scientifica), uso di video-ingranditore del testo e affiancamento di un lettore umano (tutor).

Anche nel corso dell’anno accademico potrò avvalermi solo di questi strumenti? 

No. Per ciò che concerne il resto dell’anno accademico in riferimento alle Linee Guida del 2011, al punto 6.7 “Gli Atenei” e alle linee guida CNUDD del 2014 vengono specificate le misure dispensative e compensative, le modalità di valutazione e di verifica a tutto ciò che concerne il percorso universitario durante l’anno accademico.
Nello specifico L’art. 5, comma 4, della Legge 170/2010 prevede che “agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari”.
Le diagnosi presentate successivamente all’iscrizione permettono di poter fruire degli appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica, secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 1.
In particolare, per quanto attiene alle misure dispensative è possibile: considerare la possibilità di suddividere la materia d’esame in più prove parziali; privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte; qualora lo scritto fosse indispensabile verificare se il formato scelto rappresenti un ostacolo per il ragazzo ed eventualmente proporne un altro (domande a scelta multipla, risposte chiuse ecc); programmare la consegna delle attività scritte in tempi maggiori di quelli previsti per gli alunni senza DSA; prevedere nelle prove scritte l’eventuale riduzione quantitativa, ma non qualitativa (nel caso non si riesca a concedere tempo supplementare); considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l’ortografia; dispensare lo studente dallo studio mnemonico.
 
Per quanto attiene agli strumenti compensativi, la normativa prevede altresì che gli Atenei debbano consentire agli studenti con diagnosi di DSA di poter utilizzare gli strumenti eventualmente già in uso durante il percorso scolastico tra cui: computer con correttore ortografico e sintesi vocale; registratore vocale; utilizzo di testi in formato digitale; formulari e tabelle; schemi e mappe concettuali delle unità di apprendimento; calcolatrice; materiali didattici in formato accessibile forniti, se necessario, in anticipo sulle lezioni.

E per le modalità di verifica e di valutazione? 

Per ciò che concerne le forme di verifica e di valutazione, con riferimento agli esami universitari, si applicano le misure dispensative e gli strumenti compensativi già sopra descritti (prove orali invece che scritte; uso di personal computer con correttore ortografico e sintesi vocale; tempo supplementare fino a un massimo del 30% in più oppure riduzione quantitativa; valutazione dei contenuti più che della forma). Peraltro, gli Atenei debbono prevedere servizi specifici per i DSA che attuino tutte le azioni necessarie a garantire l’accoglienza, il tutorato, la mediazione con l’organizzazione didattica e il monitoraggio dell’efficacia delle prassi adottate.

Esiste un PDP anche per l’Università? 

No, non è previsto un PDP ma è indispensabile informare il Servizio per la Disabilità e DSA di ogni richiesta relativa agli strumenti e alle modalità d’esame. In seguito, sarà lo studente, secondo le modalità previste dall’Ateneo, a parlarne direttamente con il docente del corso.

Mi devo rivolgere al Servizio per la Disabilità e DSA anche se non ho nessuna disabilità? 

Per legge ogni Università deve avere al suo interno un ufficio che si occupa di studenti con DSA e disabilità. Solitamente il servizio è gestito nel medesimo ufficio ma la denominazione e l’eventuale differenziazione cambia da Ateneo ad Ateneo.

Esiste un referente DSA? 

Sì. La mediazione tra studente e professore, infatti, può avvenire anche tramite l’ausilio di un tutor o referente DSA di area didattica.

Se non venissero rispettati i miei diritti a chi mi devo rivolgere? 

Al Delegato alla disabilità. I nomi dei delegati o dei referenti del Rettore (e i relativi contatti) sono disponibili nella pagina web in cui sono elencati gli organi di governo dell’Ateneo in questione.

Esistono gruppi di giovani e di studenti universitari a cui rivolgermi per avere confronti? 

Certamente.